Cancellazione protesto |
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Nel caso in cui il protestato provvedesse al pagamento dei propri debiti entro l’anno, a partire dalla data d’iscrizione ai registri, e prima che avvenga il pignoramento dei beni nei suoi confronti, potrà ottenere la cancellazione completa dal registro informatico dei protesti. Una volta pagato il debito (entro l’anno), il protestato dovrà presentare al Presidente del Tribunale una richiesta di riabilitazione e successiva cancellazione dal registro dei protesti. Nel caso in cui il debitore non dovesse ricevere risposta alcuna dal Presidente del Tribunale, entro dieci giorni potrà rivolgersi alla Corte d’Appello. Il protestato una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, potrà chiedere al Presidente della Camera di Commercio la cancellazione definitiva dai Registri dei Protesti. Se entro venti giorni l’istanza non venisse accolta, il protestato potrà rivolgersi al Giudice di Pace del proprio luogo di residenza. Nel caso in cui il protestato pagasse i suoi debiti dopo un anno dalla data di iscrizione al registro, la cancellazione sarà parziale, cioè verrà annotato sul registro l’avvenuto pagamento ma l’iscrizione permarrà fino alla scadenza dei cinque anni. La cancellazione dal registro informatico dei protesti può essere richiesta da tutti coloro ritengano siano stati iscritti ingiustamente, documentando e dimostrando l’errore oggetto del protesto. Il protestato in qualunque caso verrà cancellato dal registro dei protesti automaticamente dopo il quinto anno d’iscrizione. |

La Cancellazione del Protesto