Prestito Protestati
Il protesto

Quando uno o più titoli di credito (assegni bancari, vaglia cambiari, tratte o cambiali) non sono coperti o pagati dal debitore entro la data di scadenza degli stessi, l’azienda creditrice può avviare le procedure per la pubblicazione del mancato pagamento di tali titoli di credito, dichiarando il soggetto debitore “Protestato”. 

La banca emittente, una volta ricevuto il titolo di credito scaduto (qualora risultasse ancora scoperto), lo consegnerà ad un Ufficiale giudiziario, o ad un notaio, i quali provvederanno a redigere il Protesto, rendendo, così, il titolo esecutivo.  L’Ufficiale giudiziario, una volta ricevuto il titolo di credito, iscriverà negli appositi registri il protestato, in seguito consegnerà in duplice copia l’elenco dei protesti sia al Presidente della Camera di Commercio, sia al Presidente del Tribunale

Il Presidente della Camera di Commercio pubblicherà i protesti ricevuti, entro dieci giorni dalla data di consegna. Il titolo di credito verrà riconsegnato alla banca, la quale lo invierà al creditore con le relative spese del protesto. 

Il protestato, nel caso in cui seguitasse a non pagare il titolo, potrà subire (qualora il creditore volesse), il pignoramento dei propri beni a fronte di pagare i propri debiti, e rimarrà iscritto nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti per cinque anni.

Tuttavia anche i protestati e i cattivi pagatori possono accedere a un prestito tramite la cessione del quinto o il prestito delega.

 
Cancellare un protesto

Nel caso in cui il protestato provvedesse al pagamento dei propri debiti entro l’anno, a partire dalla data d’iscrizione ai registri, e prima che avvenga il pignoramento dei beni nei suoi confronti, potrà ottenere la cancellazione completa dal registro informatico dei protesti. 

Una volta pagato il debito (entro l’anno), il protestato dovrà presentare al Presidente del Tribunale una richiesta di riabilitazione e successiva cancellazione dal registro dei protesti. Nel caso in cui il debitore non dovesse ricevere risposta alcuna dal Presidente del Tribunale, entro dieci giorni potrà rivolgersi alla Corte d’Appello. Il protestato una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, potrà chiedere al Presidente della Camera di Commercio la cancellazione definitiva dai Registri dei Protesti. Se entro venti giorni l’istanza non venisse accolta, il protestato potrà rivolgersi al Giudice di Pace del proprio luogo di residenza. 

Nel caso in cui il protestato pagasse i suoi debiti dopo un anno dalla data di iscrizione al registro, la cancellazione sarà parziale, cioè verrà annotato sul registro l’avvenuto pagamento ma l’iscrizione permarrà fino alla scadenza dei cinque anni. 

La cancellazione dal registro informatico dei protesti può essere richiesta da tutti coloro ritengano siano stati iscritti ingiustamente, documentando e dimostrando l’errore oggetto del protesto.

Il protestato in qualunque caso verrà cancellato dal registro dei protesti automaticamente dopo il quinto anno d’iscrizione.

 
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